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Tre domande al presidente Bellucci sulla riclassificazione dei Comuni Montani

10 Gennaio 2026

Il presidente di Uncem Lazio, Achille Bellucci sulla legge n°131/2025 

COSA AVVIENE DOPO LA RICLASSIFICAZIONE DEI COMUNI MONTANI NEL LAZIO DOPO LA L. 131/25? 

“La riforma costituzionale del 2001 ha ripartito i poteri di Stato e Regioni in tre branche: materie proprie dello Stato e delle Regioni, materie concorrenti in quanto attribuite in parte allo Stato ed in parte alle Regioni.

Sul tema richiesto, lo Stato può classificare i comuni montani per altitudine e pendenza, ma con alcune precisazioni. La Costituzione (art. 117, comma 4) attribuisce alle Regioni la competenza residuale in materia di “governo del territorio” (che include la classificazione dei comuni  montani), mentre lo Stato ha competenza esclusiva su alcune materie (es. tutela dell’ambiente,  infrastrutture strategiche) ce l’ha concorrente su altre (es. sviluppo economico, energia) con le  Regioni; la classificazione dei comuni montani è disciplinata dalla legge 991/1952 (e successive  modifiche) e dalla recente legge 131/2025 , che ha aggiornato i criteri (altitudine, pendenza, ecc.).

L’intervento delle Regioni ha quindi competenza sul tema, ed infatti è di alcuni giorni fà la richiesta della Conferenza delle Regioni di rivedere, almeno in parte i parametri usati dal Ministro  Calderoli.

Lo Stato può quindi: 

– Definire criteri generali (come ha fatto con la Calderoli) per la classificazione, che poi le Regioni applicano;

– Intervenire in materie di interesse nazionale (es. politiche di coesione, incentivi per le aree  svantaggiate).

Le Regioni mantengono la competenza a: 

– Classificare i propri Comuni (in base ai criteri statali o integrandoli con norme regionali);

– Gestire le politiche territoriali specifiche (es. zonizzazione, incentivi locali, interventi diretti,  leggi regionali dedicate).

In sintesi, lo Stato può fissare i criteri generali, ma la classificazione concreta spetta alle  Regioni, che possono adattarla alle proprie esigenze.

– NON CAMBIA NIENTE QUINDI? 

Non proprio! Appena si aprì la discussione in Parlamento facemmo vari comunicati mettendo in  guardia le istituzioni locali e la politica regionale su alcuni rischi che il testo presentava:  l’invarianza della spesa comportava chiaramente due cose: non si fanno riforme senza risorse e  quindi si sarebbe trattato di un mero rimescolamento della spesa storica a favore dell’arco alpino  rispetto alla catena appenninica; in ciascuna zona, cancellando dalla montanità molti Comuni, si  otteneva un risparmio sul Fondo Montagna Statale, da spalmare su altre situazioni.

Inoltre si saltava a piè pari il tema della definizione istituzionale del governo delle zone montane,  e la necessità di un nuovo ente intermedio di prossimità, lasciando nel TUEL le attuali due  opzioni: gli artt. 27,28,29 sulle Comunità Montane e l’art. 32 sulle Unioni di Comuni Montani,  enti debolissimi nei confronti dello Stato e delle Regioni, perché senza prerogative autonome che  la legge 131/25 poteva finalmente dare ai sensi dell’art.44 della Costituzione.

– TUTTO CHIARO SIN QUI – LA PALLA, PER COSI’ DIRE, PASSA ORA ALLE  REGIONI? 

Le Regioni hanno competenze chiare e ben attribuite, ma la stragrande maggioranza di esse, tra cui il Lazio, non le esercitano, ed anche in ciò abbiamo da tempo sollevato invano il problema; mi  riferisco agli Artt. 4 e 5 del Tuel sul Sistema Regionale delle AA LL, che potrebbe cambiare  profondamente il rapporto tra Regione ed EE LL, ed in questo caso della riclassificazione dei  Comuni Montani, trovando insieme delle soluzioni idonee.

Non si deve dimenticare che i Comuni Montani del Lazio, come delle altre Regioni, sono nella maggioranza con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, quindi piccoli Comuni in sofferenza  finanziaria e degrado diffuso che potevano trovare nell’essere montani politiche adatte e risorse  aggiuntive: la cancellazione, di 97 Comuni nel Lazio, sui precedenti 240 ritenuti montani, è un  ulteriore colpo alla loro sopravvivenza.

C’è poi da sottolineare l’impatto di questa classificazione ad excludendum sulle aggregazioni già in atto e sull’associazionismo dei Comuni in generale, poiché la formazione di green communities,  Associazioni comunali per la Strategia SNAI, ecc., risentiranno delle differenziazioni introdotte  dalla l.131/25.

Manca ancora la individuazione dei Comuni parzialmente montani da parte dello Stato, ed anche questo aspetto può essere interessante per le Regioni e per le decisioni che potranno essere prese  in proposito.

Certamente le Regioni e la Regione Lazio tra esse, potrebbero cogliere questa occasione per un  cambio di passo verso le aree interne e montane, cambio che per essere serio non può prescindere  da scelte finanziarie coraggiose, e finalmente dopo 10 anni, da una definizione del ruolo e  dell’assetto delle Comunità Montane, e quindi al ritorno di una normalità democratica nei territori,  con l’elezione degli organi di rappresentanza dei Comuni nelle Comunità Montane.

Sarebbe un ottimo inizio del nuovo anno.

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